Una società in liquidazione può continuare a lavorare: l'esercizio provvisorio

Una società in liquidazione può continuare a lavorare solo con l'esercizio provvisorio dell'impresa, intera o di singoli rami, che l'assemblea può autorizzare «in funzione del migliore realizzo», secondo l'articolo 2487 del codice civile. L'attività serve a conservare il valore dell'impresa durante la liquidazione, e la società deve aggiungere «in liquidazione» alla denominazione.

Redazione di Pratiche di SoldiPubblicato il Aggiornato il

Società in liquidazione e attività: un ufficio con la saracinesca a metà, scatole di cartone e una scrivania

Una società in liquidazione può continuare a lavorare?

Una società in liquidazione può continuare a lavorare con l’esercizio provvisorio dell’impresa, che l’assemblea può prevedere tra i criteri della liquidazione, secondo l’articolo 2487 del codice civile. L’esercizio provvisorio può riguardare l’intera impresa o singoli rami.

Perché si continua l’attività durante la liquidazione?

Si continua l’attività durante la liquidazione per conservare il valore dell’impresa «in funzione del migliore realizzo», cioè per vendere beni e rami d’azienda al prezzo migliore, secondo l’articolo 2487.

Scelta dell’assembleaEffetto
Esercizio provvisorioL’impresa, o un suo ramo, continua a operare durante la liquidazione
Cessione dell’azienda o di ramiBeni e diritti si vendono singolarmente o in blocco
Nessuna indicazioneI liquidatori compiono gli atti utili per liquidare la società

Cosa cambia per la società in liquidazione?

Per la società in liquidazione cambiano 2 cose dal momento dell’iscrizione dei liquidatori nel registro delle imprese, secondo l’articolo 2487-bis.

  • Denominazione: al nome della società si aggiunge l’indicazione «in liquidazione».
  • Organi: gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali e i conti.

I liquidatori possono firmare nuovi contratti?

Sì, i liquidatori possono compiere gli atti utili per la liquidazione, compresi quelli necessari a conservare il valore dell’impresa e il suo esercizio provvisorio, nei limiti fissati dall’assemblea.

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Fonti